Redazione

Il Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, in data 23 giugno 2022, a norma del can. 554 del C.I.C., per il prossimo quinquennio, ha provveduto alla nomina di vicario foraneo di Avola, nella persona del Rev.mo Arciprete Sac. Rosario Sultana, già Parroco della Chiesa Madre, il quale dovrà svolgere i compiti previsti dal Codice di diritto Canonico nei Cann. 553 – 555.

Si ricorda ai nostri lettori che il servizio di Vicario Foraneo ha un carattere pastorale e non soltanto giuridico amministrativo. Infatti, oltre all’onere della vigilanza, questo ufficio ha il grande compito della sollecitudine apostolica, “come animatore della vita del presbiterio locale e coordinatore della pastorale organica a livello foraniale” (Ecclesiae imago, n. 187).

Con questa nomina, il Vescovo ha esortato don Rosario Sultana ad esercitare questo servizio con particolare vicinanza ai confratelli presbiteri ai diaconi e ai fedeli che operano nelle parrocchie, sostenendoli con saggezza, serenità ed equilibrio e promuovendo lo spirito di comunione e l’apertura missionaria.

Don Rosario Sultana

In spirito di fede e con amore sincero per la Chiesa, il vicario foraneo deve collaborare con il Vescovo in una sintonia comunionale. Il vicario foraneo deve sempre concorrere a creare uno spirito di comunione tra i presbiteri e il Vescovo, portando in Diocesi le esperienze e le esigenze pastorali del vicariato e riportando in essa gli orientamenti della pastorale diocesana. Egli deve promuovere l’unità pastorale e la collaborazione tra le Comunità di Parrocchie del vicariato.

Al vicario foraneo è chiesto di far attuare il piano pastorale diocesano nel Vicariato e di tessere rapporti di comunione e fraternità con i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le religiose, le persone consacrate e i fedeli laici, incentivando la comunicazione, organizzando la collaborazione inter-parrocchiale, favorendo la pastorale della Comunità di Parrocchie, promuovendo la formazione, la corresponsabilità e la partecipazione.

Il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano ed è scelto – come afferma il Codice di Diritto Canonico – un sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo.

Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:

1) di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’àmbito del vicariato;

2) di aver cura che i chierici del proprio vicariato conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;

3) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del Santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

Il vicario foraneo nell’ambito del vicariato affidatogli:

1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, p 2;

2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.

3) Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo vicariato, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.

4) Il vicario foraneo è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.

 

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